CERTIFICAZIONE DI MALATTIA A PERSONALE DIPENDENTE…

 

 

Certificati di malattia a personale dipendente sia pubblico che privato

Gentile Collega,

facendo seguito a varie richieste di doglianze circa la certificazione di malattia pervenute dai colleghi MMG convenzionati nonché dall’INPS, pubblichiamo la presente per chiarimenti in merito.

Tutti i Medici e gli Odontoiatri iscritti all’Albo (quindi anche i liberi professionisti), sono tenuti alla trasmissione telematica dei certificati di malattia. Tale obbligo discende dal combinato disposto del comma 149, art. 1 della  Legge 311/2004  (A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo) e dal comma 1, art 55 septies del Decreto legislativo 165/2001  (Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate).

Dall’interpretazione della normativa sopra riportata è evidente come anche i liberi professionisti, per i propri pazienti, sono tenuti alla certificazione di malattia e alla conseguente trasmissione telematica della stessa per tutte le assenze dal lavoro.

Tuttavia è opportuno che il paziente sia a conoscenza che le assenze per malattia, per un periodo superiore a dieci giorni e comunque dopo il secondo evento di malattia nel corso dell’anno solare, per essere giustificate devono essere certificate esclusivamente da una struttura pubblica o da un medico convenzionato.

Per completezza è utile rilevare che il rilascio del certificato di malattia di competenza del libero professionista rientra nel complesso della prestazione professionale resa, non potendo quindi costituire un ulteriore onere a carico del cittadino.

La certificazione di malattia (inizio, continuazione, ricaduta) è composta da due parti:

– “il certificato di malattia”, che il medico invia all’INPS, contiene la prognosi e la diagnosi, oltre a tutti i dati riguardanti il lavoratore;

– “l’attestato di malattia”, per il datore di lavoro, nel quale è indicata solo la prognosi, (senza la diagnosi, in osservanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali).

Al lavoratore verrà comunicato esclusivamente il numero di protocollo identificativo del certificato o su richiesta della stessa rilasciata copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, senza firma o in alternativa, inviata via e-mail.

Le credenziali di accesso al sistema della certificazione a medici dipendenti di strutture accreditate pubbliche o private e convenzionate, e ai medici che occasionalmente svolgano funzioni di sostituto dei MMG, sono fornite dall’ASL. Le credenziali, invece, per i liberi professionisti, su autorizzazione della SOGEI (Ministero dell’Economia e Finanze), sono rilasciate dall’Ordine.

Nel caso il sistema informatico non permetta la compilazione/invio del certificato per via telematica, il medico utilizzerà il servizio di call-center al numero verde 800 030 070, qualora anche questa  via non sia percorribile, il medico consegnerà al lavoratore il certificato cartaceo sulla falsariga della vecchia modulistica INPS in due copie, di cui una con diagnosi da consegnare agli uffici INPS specificando le motivazioni per le quali non si è potuto procedere alla trasmissione telematica dell’invio per via telematica

 

Scarica qui l’opuscolo dell’INPS

Scarica qui la comunicazione FNOMCeO