OBBLIGO TRIENNIO 2023-2025
Per il triennio 2023-2025 è obbligatorio PER TUTTI GLI ISCRITTI conseguire crediti formativi in materia di radioprotezione del paziente (art. 162 dl n° 101 del 2020) secondo le seguenti proporzioni:
• Il 10 % dell’obbligo formativo per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia;
• Il 15 % dell’obbligo formativo per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
Pertanto, il conteggio degli E.C.M. da conseguire in materia di radioprotezione viene calcolato applicando la percentuale del 10% o del 15 % al proprio obbligo formativo del triennio (al netto di bonus, riduzioni ed esoneri).
LA NORMA – DECRETO LEGISLATIVO N°101, 31/07/2020 art 16 bis
PRECISAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Attività radiodiagnostiche complementari: Attività di ausilio diretto al medico specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica. CLICCA QUI PER LA NOTA COMPLETA
COME VERIFICARE IL PROPRIO OBBLIGO
ACCEDERE CON SPID AL PORTALE COGEAPS: https://application.cogeaps.it/login/
• Sul menù in alto selezionare RADIOPROTEZIONE
• Cliccare su IMPOSTA ALTRO OBBLIGO DI RADIOPROTEZIONE
SELEZIONARE IL PROPRIO OBBLIGO
• Selezionare se si svolge o meno attività complementare
• Cliccare su INVIA RICHIESTA
N.B. Gli ODONTOIATRI devono dichiarare di svolgere attività complementare essendo il loro obbligo del 15% previsto dalla norma
CONFERMARE LA SCELTA
• Il sistema chiede conferma della scelta effettuata
• Cliccare su INVIA RICHIESTA
VERIFICA CREDITI
• Il sistema riepiloga l’obbligo e gli eventi di RADIOPROTEZIONE presenti
ASSOLVERE L’OBBLIGO CON FAD
FAD FNOMCEO LA RADIOPROTEZIONE – 7 CREDITI ECM SCADENZA 31.08.2025
ASSOLVERE L’OBBLIGO CON AUTOFORMAZIONE
Delibera CNFC radioprotezione
• I crediti formativi utili al soddisfacimento dell’obbligo in materia di radioprotezione medica, nel quantum previsto dal comma 2 lettera d) dell’art. 138 del d.lgs. 101/2020, possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche mediante autoformazione. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all’atto di presentazione sul portale Co.Ge.A.P.S. della domanda di riconoscimento dei crediti per attività di autoformazione se la medesima è riferibile, anche per il triennio 2023/2025, alla “radioprotezione medica” ex art 138, comma 2, lettera d), del d.lgs. 101/2020
COME FARE:
• Compilare il modulo da SCARICARE CLICCANDO QUI
• Inserire il testo / articolo in materia di radioprotezione , CLICCA QUI per consultarne alcuni proposti dall’ Omceo Reggio Emilia e QUI per altri testi ancora
• Una volta compilato inviarlo con documento d’identità a segreteria@ordinemediciaq.it