
Per rispondere alle numerose richieste pervenute, si reputa necessario un chiarimento sulle certificazioni che il MMG può rilasciare al personale scolastico posto in quarantena da disposizioni del Servizio di Igiene e Profilassi della ASL.
Il Medico è tenuto a certificare la malattia o il rientro a scuola in assenza di malattie infettive, in base al riscontro di test molecolare negativo per Covid 19.
Il certificato di malattia viene inviato per via telematica all’INPS qualora il soggetto è affetto da infezione COVID 19 accertata, nessun codice deve essere inserito nella diagnosi certificativa.
Qualora il personale è in quarantena fiduciaria (provvedimento attuato dal Servizio di Igiene e Profilassi della ASL) ma svolge ordinariamente attività di docenza in DDI/DAD non necessita di nessuna certificazione da parte del MMG, tale evenienza esula dalla malattia ed è un provvedimento relativo a circolare ministeriale. L’assenza dal posto di lavoro è subordinata a tale circolare ed il lavoratore in virtù della stessa è obbligato a lavorare a domicilio e pertanto non si configura l’assenza equiparata a ricovero ospedaliero (che si rivolge a persone malate) né tantomeno si può invocare la visita medico fiscale in quanto si ribadisce il soggetto non è in malattia.
Al fine di non incorrere in falso in atto pubblico (si ricorda che il MMG nell’atto certificativo della malattia è equiparato a pubblico ufficiale e dichiarare il falso equivale a falso in atto pubblico) si richiamano i colleghi ad attenersi alle norme sopra citate.
IL REFERENTE DELL’ORDINE PER LE TEMATICHE RELATIVE
ALLA MEDICINA DEL TERRITORIO
Dott. Domenico Barbati