D.L. 21-03-22, N. 21 RICONOSCIMENTO QUALIFICHE MEDICI UCRAINI
Data:
25 Marzo 2022
Il DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 L’articolo 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini) al comma 1 prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio[1]sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25giugno 2019, n. 60.
Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché’ ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.
Ultimo aggiornamento
25 Marzo 2022, 11:26