OBBLIGO COMUNICAZIONE CASELLA PEC OMCEO AQ

Data:
18 Agosto 2020

OBBLIGO COMUNICAZIONE CASELLA PEC OMCEO AQ

 

 

A seguito degli ultimi sviluppi normativi in tema di domicilio digitale, si comunica e precisa quanto segue.

L’art. 16, comma 7 bis, del D.L. n. 185/2008, come modificato dall’art.37, comma 1, lett. e), del D.L. n. 76/2020, prevede che “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Invitiamo pertanto, chi non avesse già provveduto, a comunicare il proprio domicilio digitale all’indirizzo mail di segreteria dell’Ordine: segreteria@ordinemediciaq.it oppure tramite

PEC: segreteria.aq@pec.omceo.it

Ricordiamo inoltre a chi fosse sprovvisto di un indirizzo PEC, che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di farsi carico dei relativi oneri economici attraverso una convenzione tra FNOMCeO ed Aruba, fornendo gratuitamente la Casella PEC ai propri iscritti.

Per procedere all’attivazione in convenzione è sufficiente compilare il modulo scaricabile qui e inviarlo, corredato di un documento d’identità valido e LEGGIBILE, all’ indirizzo mail segreteria@ordinemediciaq.it.

Sarà poi cura di questa segreteria procedere all’attivazione e darne notizia all’iscritto.

 

 

Ultimo aggiornamento

18 Agosto 2020, 16:02

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